ARTICOLO 1

    Costituzione, denominazione e sede

    È costituita l’Associazione denominata “CORRENTE ROSA”, www. correnterosa.org.

    L’Associazione ha sede legale in Roma Piazza Adriana 8, 00193. L’Associazione puo’ istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

    La sede legale dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo senza che tale cambiamento possa dare luogo a modifiche del presente statuto associativo. Il cambiamento della sede legale verrà reso noto agli associati a mezzo e-mail in cui verrà indicata anche la nuova sede legale prescelta.

    La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’ assemblea straordinaria.


    ARTICOLO 2

    Scopi e attività

    L’Associazione e’ senza scopi di lucro e nasce come espressione della società civile e dall’esigenza condivisa di contribuire al rinnovamento politico, in particolare per promuovere e valorizzare la partecipazione delle donne nell’attività politica e nei luoghi decisionali. L’Associazione mira inoltre ad attivare/mettere in campo competenze e talenti per sostenere il riequilibrio di genere anche nell’accesso alle posizioni sociali, economiche, produttive di rilievo.

    L’Associazione e’ costituita da donne che condividono l’esigenza di ristabilire l’eguaglianza dei punti di partenza, di eliminare gli ostacoli di carattere sociale e culturale che di fatto limitano la presenza femminile nei luoghi decisionali e della rappresentanza politica. L’Associazione appoggia anche l’introduzione di un vincolo legislativo volto a bilanciare la composizione delle liste elettorali tra uomini e donne. I membri dell’Associazione condividono inoltre l’aspirazione a ridurre il piu’ possibile le discriminazioni di genere ancora presenti nelle posizioni decisionali e dirigenziali nella realtà italiana oltre la sfera politica. Lo scopo dell’Associazione e’ quello di portare nuove idee e nuovi temi al centro del dibattito politico, di incidere sui sistemi e i processi decisionali, sull’atteggiamento e l’organizzazione dei partiti e delle istituzioni/organizzazioni per sostenere le candidature femminili nelle assemblee elettive e per posizioni di responsabilità nei settori istituzionali, economici, professionali, imprenditoriali. L’Associazione ha lo scopo di agire concretamente per la creazione di una massa critica di donne in posizioni decisionali strategiche. A tal fine, l’Associazione promuove e si avvale della rete interna di membri dell’associazione. Ne coordina l’impegno nelle finalità comuni, e costituisce punto di riferimento tra membri a sostegno e sviluppo delle loro attività sociali e professionali. Favorisce e promuove altresì lo sviluppo di una rete esterna in ambito nazionale ed internazionale tra associazioni e organizzazioni che condividono gli scopi dell’Associazione stessa.

    Dal momento che l’Associazione non ha scopo di lucro è vietato ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. Gli eventuali avanzi di gestione andranno reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

    Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone (senza ordine di priorità) di:

    1.     Prendere posizione sugli eventi della vita politica e sociale;

    2.     Svolgere azioni per promuovere le candidature femminili a livello politico, istituzionale, professionale e sociale e per assicurare alle donne paritario accesso nonchè partecipazione alle strutture di potere ed ai processi decisionali;

    3.     Monitorare i meccanismi di selezione per le posizioni di responsabilità e analizzare l’evoluzione della presenza e del ruolo della donna nella politica nelle istituzioni, nell’economia e cultura;

    4.     Organizzare incontri per promuovere un dibattito costruttivo e sostenere le posizioni assunte dall’Associazione;

    5.     Promuovere l’immagine professionale della donna italiana;

    6.     Promuovere azioni, relazioni ed iniziative in cooperazione con altre associazioni o organizzazioni in ambito nazionale ed internazionale per diffondere e condividere le posizioni dell’Associazione;

    7.     Raccogliere fondi per il sostegno delle sue iniziative e anche promuovere o sostenere dei concorsi o delle borse di studio.

    Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L’Associazione:

    *     per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;

    *     può inoltre avvalersi, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.


    ARTICOLO 3

    Risorse Economiche

    L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    1.     quote associative determinate annualmente dal Comitato Direttivo, contributi dei soci e dei privati;

    2.     contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

    3.     donazioni e lasciti testamentari;

    4.     entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

    5.     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

    Pertanto viene costituito un Fondo Comune.

    Il Fondo Comune e’ costituito dalle quote associative e da tutte le altre somme versate da sostenitori dell’Associazione, nonché dalle somme percepite ai sensi dei parr. a) b)c)d)e) che precedono.

    L’Associazione e’ tenuta alla conservazione di tutta la documentazione relativa alle entrate, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

    Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

    L’anno sociale e l’esercizio finanziario dell’Associazione hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

    Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.


    ARTICOLO 4

    Soci

    Il numero dei soci è illimitato.

    Sono membri dell’Associazione i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci Benefattori.

    Possono essere socie, tutte le donne e tutti i soggetti associativi e di altra natura, o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che ne hanno fatto la richiesta, sono state presentate da almeno due soci, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, hanno versato le quote associative e osservano il presente statuto. La domanda di ammissione deve essere approvata dal Comitato Direttivo.


    ARTICOLO 5

    Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

    La qualità di socio si acquista o per partecipazione all’atto costitutivo o per ammissione. L’ammissione a Socio Ordinario è subordinata alla verifica del profilo della candidata da parte del Comitato Direttivo, su apposita domanda scritta al Comitato Direttivo da parte delle interessate. Tale domanda dovrà essere accompagnata dalla presentazione di due soci. Ad esito della verifica positiva del Comitato Direttivo, sarà comunicata alla candidata la sua ammissione.

    L’ammissione a socio ordinario sarà esecutiva a tutti gli effetti solo a seguito del pagamento della quota associativa annuale prevista per l’anno solare in cui è stata deliberata l’ammissione. La quota associativa per l’anno in corso è stabilita in €75 (settantacinque) per le persone fisiche e in € 100 ( cento) per le persone giuridiche e può essere rivista di anno in anno. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

    La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:  mancato versamento della quota associativa per un anno; comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La qualità di socio non potrà essere ceduta, donata o comunque trasmessa a terzi.


    ARTICOLO 6

    Doveri e diritti degli associati

    I soci sono obbligati:

    1.     ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

    2.     a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

    3.     a versare la quota associativa.

    I soci hanno diritto:

    1.     a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

    2.     a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

    3.     ad accedere alle cariche associative.

    I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.


    ARTICOLO 7

    Sostenitori

    Sono sostenitori e Amici tutti coloro che, pur non facendo parte dell’Associazione, versano ad essa un contributo e ne condividono scopi e finalità.


    ARTICOLO 8

    Organi dell’Associazione

    Sono organi dell’Associazione:

    1.     l’Assemblea dei soci;

    2.     il Comitato Direttivo;

    3.     Il Tesoriere

    4.     il Presidente

    5.     i tre Vice-Presidenti;

    6.     il Segretario

    Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ititolari delle cariche potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base di una decisione del Comitato Direttivo.


    ARTICOLO 9

    Assemblea

    L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 10 deleghe. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

    1.     approva il bilancio consuntivo e il programma annuale delle attività sociali;

    2.     nomina i componenti del Comitato Direttivo,

    3.     delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

    4.     delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

    5.     Nomina il Presidente;

    6.     Approva l’ammontare delle quote associative.

    L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

    L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, da uno dei tre Vice – Presidenti designato dal Presidente e, in caso di assenza di tutti e quattro, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni solari prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

    L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

    In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

    Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

    Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

    La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

    Eventuali modifiche allo Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.


    ARTICOLO 10

    Il Comitato Direttivo

    Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

    Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

    Il Comitato nomina al suo interno, i tre vice-Presidenti, un Segretario, un Tesoriere.

    Al Comitato direttivo spetta di:

    a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

    b) predisporre il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta;

    c) nominare, il vice-Presidente e il Segretario;

    d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

    e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

    f) deliberare l’esclusione dei soci;

    g) assicurare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.

    h) adottare tutti i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione ( in particolare deliberare in merito al conferimento di procure generali e speciali, nonché al compimento di qualsivoglia operazione presso Istituti di credito pubblici e privati );

    i) risolvere controversie che siano insorte tra l’Associazione e il socio.

    Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

    Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Il Comitato Direttivo può riunirsi in video o audio-conferenza purché tutti i membri che parteciperanno ala riunione abbiano confermato il loro consenso per Email. Inoltre il verbale della riunione del Comitato dovrà includere questo consenso. In caso di controversie tra il socio e l’Associazione che il Comitato sia chiamato a risolvere in base al successivo art. 15, la parte che ha interesse dovrà richiedere laconvocazione del Comitato con lettera raccomandata A/R (e Email all’Associazione) entro 20 giorni dalla data in cui si e’ verificato l’evento originante la controversia.

    Il Comitato direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri .

    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni solari prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. Sono valide le convocazioni inviate via posta elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

    I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Il Segretario da’ esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Comitato Direttivo. Il Segretario dura in carica due anni e puo’ essere rieletto.


    ARTICOLO 11

    Il Tesoriere

    Il Comitato Direttivo nominerà un Tesoriere, che potrà essere scelto tra le persone non facenti parte del Comitato Direttivo.

    Il Tesoriere dura in carica due anni e puo’ essere rieletto.

    Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, la tenuta dei libri sociali e contabili e la predisposizione delle bozze di bilancio consuntivo da proporre annualmente al Comitato Direttivo.

    Il Comitato Direttivo potrà attribuire al Tesoriere, oltre che al Presidente, il potere di:

    – aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali presso qualsiasi ufficio, banca o istituto di credito;

    – emettere assegni bancari e postali e disporre bonifici nei limiti delle disponibilità dell’Associazione, effettuare versamenti, girare assegni ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi statutari.


    ARTICOLO 12

    Il Presidente

    Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.

    Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

    Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, ad altro membro designato dal Presidente.

    Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

    Il Presidente, previa deliberazione del Comitato Direttivo, stipula convenzioni e contratti, procede ad acquisti, assume obbligazioni ed effettua operazioni presso le Banche, gli Istituti di credito ed ogni altro ufficio pubblico e privato;

    Il Presidente può promuovere azioni giudiziarie in qualsiasi sede, concludere compromessi e transazioni, nominare arbitri ed amichevoli compositori, procuratori generali o speciali.

    Il Presidente può delegare le sue funzione ad uno dei Vice-Presidenti o in caso di impossibilità ad un altro membro del Comitato Direttivo per un tempo limitato o per delle funzioni specifiche purché ne abbia informato previamente per Email gli altri membri del Comitato Direttivo e abbia incluso una delega firmata.


    ARTICOLO 13

    Scioglimento

    Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.

    In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.


    ARTICOLO 14

    Norma finale – rinvio

    Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazione. Lo Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’Atto costitutivo in pari data redatto.


    ARTICOLO 15

    Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra un socio e l’Associazione sarà risolta dal Comitato Direttivo a cui la questione verrà sottoposta dalla parte che ha interesse secondo le formalità stabilite all’art. 10 .

    Il Presente Statuto e’ parte integrante e sostanziale dell’Atto costitutivo a cui si allega.

    Roma, li’ 16 dicembre 2006

    Letto, confermato e sottoscritto

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